Sez. 1, Sentenza n. 3580 del 25/03/1995 (Rv. 491430 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Giudizio di primo grado promosso avverso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sopravvenienza del fallimento del debitore opponente - Opponibilità al fallimento di tale decreto e dell'ipoteca giudiziale iscritta in base ad esso - Esclusione - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
La sopravvenienza del fallimento del debitore, nel corso del giudizio di primo grado da questi promosso in opposizione avverso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, determina l'inopponibilità al fallimento di tale decreto, nonché della ipoteca giudiziale che sia stata iscritta in base ad esso, ed impone al creditore di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo, tenendo conto che detto provvedimento monitorio non è qualificabile come "sentenza impugnabile", né ad essa equiparabile, sicché non opera la norma speciale di cui all'art. 95, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la quale fa carico al curatore d'impugnare la sentenza non passata in giudicato se non intenda ammettere il credito da essa risultante, e che, inoltre, il curatore medesimo non subentra, né è tenuto a riassumere quel giudizio d'opposizione, le cui eventuali ulteriori vicende restano vincolanti soltanto nei confronti del fallito al momento del suo ritorno "in bonis", cui sarà opponibile anche l'ipoteca giudiziale (in quanto il bene non sia liquidato nel corso del fallimento e destinato alla soddisfazione dei creditori concorrenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)