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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29284 del 21/10/2021 (Rv. 662644 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI | Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile - Legittimazione del curatore del fallimento sociale ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti di disposizione del socio – Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662644-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI

Il curatore del fallimento della società di persone è legittimato ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti di disposizione del socio illimitatamente responsabile fallito, atteso che, nonostante la massa del fallimento della società sia distinta da quella del socio, l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo in conseguenza dell'accoglimento dell'azione produce risultati positivi

anche a favore dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero nel fallimento del socio ed è, pertanto, indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei confronti dei creditori di entrambe le masse.

Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)