diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1103 del 21/01/2016 (Rv. 638422 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI | Fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili - Legittimazione del curatore del fallimento sociale all'azione revocatoria contro gli atti del socio - Riproposizione della medesima azione quale curatore del fallimento personale del socio - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638422-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI

In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (ai sensi dell'art. 147 l.fall.), il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro gli atti disposizione compiuti dal socio poichè l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione, produce risultati positivi ai fini del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari ma anche dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero anche nel fallimento del primo. La sentenza che definisce il relativo giudizio fa stato, quindi, nei confronti dei creditori di entrambe le masse, così precludendo al curatore del fallimento personale del socio di riproporre la medesima azione già introdotta quale curatore del fallimento sociale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)