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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22279 del 25/09/2017 (Rv. 645518 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI | Società di persone - Fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili - Controversia relativa alla massa personale del socio fallito - Curatela del fallimento sociale - Legittimazione ad agire e/o a contraddire - Esclusione - Azione revocatoria contro atti di disposizione del socio - Legittimazione del curatore del fallimento sociale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645518-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI

In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.fall.), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che già spettavano al fallito. Tale legittimazione deve, viceversa, essere riconosciuta nel caso di azione revocatoria contro atti di disposizione del socio, trattandosi di azioni che incrementano le masse attive dei diversi fallimenti, in relazione alle quali il curatore agisce in rappresentanza di tutti i creditori.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)