Sez. 3, Sentenza n. 6680 del 09/07/1998 (Rv. 517054 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Variazione della misura del canone e modificazione del termine di scadenza - Indici di una novazione del rapporto di locazione - Esclusione - Novazione - Elementi - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Le sole variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sè indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della novazione. La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ex art. 1230 cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1231. Essa, inoltre, deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dagli elementi dell'"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e della causa "novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo) e l'accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)