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Sez. 3, Sentenza n. 10155 del 26/09/1995 (Rv. 494110 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Immobile urbano destinato ad uso non abitativo - Costituzione di un diritto reale d'uso sullo stesso immobile - Contratto intervenuto fra il proprietario locatore ed il conduttore - Effetti - Cessazione del rapporto locativo e conseguente perdita da parte del conduttore alla indennità di avviamento - Nullità del contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494110-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

Non è viziato da nullità, ai sensi dell'art. 79 legge 27 luglio 1978, n. 392, il contratto con il quale il proprietario locatore di un immobile urbano destinato a uso non abitativo e il conduttore convengono la costituzione temporanea a favore di quest'ultimo di un diritto reale di uso sulla cosa locata, con l'effetto di determinare la cessazione del rapporto locativo per la costituzione del diritto reale e la perdita da parte di chi era conduttore del diritto all'indennità di avviamento, che non gli compete più avendo continuato a utilizzare il bene perché titolare di un diritto reale dopo la cessazione del rapporto locativo (nel caso di specie il conduttore era obbligato in forza di verbale di conciliazione al rilascio dell'immobile a una data, anteriore di un giorno alla stipulazione del contratto con il quale era stata convenuta per la durata di un anno la costituzione del diritto di uso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1021, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)