Sez. 3, Sentenza n. 12154 del 12/11/1992 (Rv. 479472 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Patti contrari alla legge | Riferimento alle sole clausole contrattuali - Estensione agli accordi transattivi incidenti su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili - Esclusione - Fattispecie.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Patti contrari alla legge
La sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della legge n.392 del 1978, per le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone, avendo lo scopo di impedire che il conduttore sia indotto ad accettare condizioni che ledono i suoi diritti pur di assicurarsi il godimento dell'immobile, si riferisce solo alle clausole del contratto di locazione e non può essere estesa, pertanto, agli accordi transattivi conclusi dal conduttore, che già si trova nel possesso del bene, per regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili. (Nella specie, trattavasi della clausola di una transazione che, consentendo al conduttore di immobile urbano per uso non abitativo il pagamento rateale di somme da questo dovute al locatore per il pregresso godimento dell'immobile, prevedeva, in caso di inadempimento, la risoluzione del contratto di locazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)