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Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 23/02/1995 (Rv. 490665 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Art. 79 della legge sull'equo canone - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490665-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

L'art. 79 della legge sull'equo canone esclude la validità non di qualsivoglia accordo vantaggioso per il locatore ma solo di quei patti che preventivamente eludono diritti attribuiti al conduttore da norme inderogabili (nella specie, è stata esclusa la nullità del patto che prevedeva la corresponsione al locatore di un corrispettivo per il consenso di questo all'anticipata risoluzione del contratto locativo con il conduttore che intendeva alienare l'azienda esercitata nell'immobile, trattandosi di accordo utile anche per quest'ultimo dato che, in mancanza, la proposta di alienazione dell'azienda non sarebbe stata accetta dall'acquirente, che aveva interesse a stipulare un nuovo contratto locativo, piuttosto che a subentrare nel contratto in corso prossimo alla scadenza).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)