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Sez. 1, Sentenza n. 13073 del 01/06/1987 Ud. (dep. 22/12/1987) Rv. 177306 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RICHIAMO O RIPETIZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177306-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RICHIAMO O RIPETIZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

I motivi del ricorso per Cassazione non sono specifici se le ragioni poste a fondamento della domanda di annullamento o di riforma del provvedimento impugnato non sono riferibili al provvedimento impugnato. Invero se i motivi riproducono integralmente quelli di appello senza alcun riferimento alla sentenza di secondo grado, è evidente che i motivi di gravame si riducono a mera apparenza, in quanto una tale deduzione non risponde al concetto stesso di motivi non assolvendo alla loro tipica funzione di critica e non consentendo al giudice superiore di conoscere la causa della doglianza. (Conf mass n 163728).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)