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Sez. 5, Sentenza n. 3480 del 21/02/1984 Ud. (dep. 16/04/1984) Rv. 163728 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RICHIAMO O RIPETIZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163728-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RICHIAMO O RIPETIZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Sono inammissibili per genericità i motivi di ricorso per Cassazione che consistano nel semplice richiamo o nella testuale ripetizione dei motivi di appello. In tal caso infatti riproducendo le censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice di legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio, senza fornire indicazione dei punti controversi della pronuncia impugnata, né delle ragioni contrarie a quelle poste a fondamento di essa. (Conf mass n 154072: S.U. 3 giugno 1982 ric. Corapi, (Conf mass n 161111; (Conf mass n 155443; (Conf mass n 155201).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)