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Sez. 6, Sentenza n. 12023 del 07/04/1988 Ud. (dep. 06/12/1988) Rv. 179874 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RIPETIZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179874-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RIPETIZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - RATIO.*

Devono considerarsi generici i motivi di ricorso per Cassazione consistenti nella ripetizione delle doglianze esposte in Sede di appello; e ciò sia in quanto il carattere autonomo di ogni atto di impugnazione postula che esso abbia in sè tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore, sia in quanto, in quel caso, i motivi di gravame non assolvono la loro tipica funzione di critica, ma si risolvono in una mera apparenza. (Conf mass n 177306; (Conf mass n 173594; (Conf mass n 163728; (Conf mass n 155201).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)