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Sez. L, Sentenza n. 11930 del 07/08/2003 (Rv. 565749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti - Accreditamento dei contributi nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Utilizzabilità - Limiti - Conseguimento di diverse pensioni autonome a carico di dette gestioni - Esclusione - Diritto alla liquidazione di supplementi di pensione - Configurabilità - Disciplina ex art. 25, legge n. 613 del 1966 - Eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ

Il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo - previdenziale unico, secondo una conformazione confermata da numerose disposizioni (art. 9, primo comma, legge n. 463 del 1959, artt. 1 e 21, legge n. 613 del 1966; art. 1, comma ventottesimo, legge n. 335 del 1995) e, conseguentemente, l'assicurato non può essere titolare di più pensioni dirette nell'ambito del complessivo regime di assicurazione obbligatoria gestito dall'I.N.P.S. e - salva la disciplina speciale prevista dall'art. 2 - ter, d.l. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974 - una volta conseguita la pensione a carico di una di dette gestioni, l'assicurato può utilizzare l'ulteriore contribuzione accreditata in altre gestioni esclusivamente per ottenere supplementi di pensione e non per conseguire pensioni autonome a carico di dette gestioni, come peraltro dispone in modo espresso l'art. 26, legge n. 113 del 1966; inoltre è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, legge n. 613 del 1966, sollevata in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, Cost., in quanto, in virtù della disciplina da esso recata, ragionevolmente è possibile considerare anche i supplementi di pensione quando occorra verificare la congruità del trattamento pensionistico rispetto alle esigenze di vita del suo titolare, senza che ciò realizzi una disparità di trattamento rispetto al soggetto titolare di una pensione diretta, cui accedano i supplementi di pensione, e di una pensione di riversibilità, trattandosi di situazioni non omologhe.

Riferimenti normativi: Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 25, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 26, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 28 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)