Sez. L, Sentenza n. 18035 del 19/08/2014 (Rv. 631914 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti - Accreditamento dei contributi nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Utilizzabilità - Limiti - Conseguimento di pensioni autonome - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
L'art. 9, primo comma, della legge 4 luglio 1959 n. 463, prevede che i periodi coperti da assicurazione obbligatoria nella gestione artigiani si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa, con la conseguenza che, attesa la struttura unitaria dell'AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurato che abbia già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, ha diritto alla relativa liquidazione, mentre i contributi accreditati (prima e dopo) nelle gestioni speciali sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione sulla prestazione già conseguita, e non per la liquidazione di pensioni autonome.
Riferimenti normativi: Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9 com. 1, Legge 04/07/1959 num. 503 art. 9 com. 1, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)