Sez. U, Ordinanza n. 27 del 16/01/2001 (Rv. 543145 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA | Decisioni del Commissario regionale attinenti alla natura demaniale di determinati terreni o alla rivendicazione di terre - Reclamo - Devoluzione alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fattispecie.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA
Il reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma (artt. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1078) costituisce il solo mezzo d'impugnazione di regola esperibile contro le decisioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, ovvero alla rivendicazione di terre, mentre il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio utilizzabile contro le statuizioni del commissario in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame. (Nella specie, enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il commissario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per essere intervenuta una conciliazione in ordine alla domanda di demanialità dei beni, trattandosi di controversia tra quelle di competenza della sezione speciale della Corte d'appello di Roma).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)