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Sez. 2, Sentenza n. 3575 del 12/03/2002 (Rv. 553023 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE | Decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione di questi usi - Mezzi d'impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Reclamo alla Corte di appello.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553023-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE

Per il disposto dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma costituisce il solo mezzo d'impugnazione di regola esperibile contro le decisioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, mentre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio utilizzabile contro le statuizioni del commissario in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame. (Nella specie, enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. presentato avverso la sentenza con la quale il commissario per la liquidazione degli usi civici aveva dichiarato inammissibile l'azione proposta per intervenuta decadenza sostanziale prevista dall'art. 3 legge n. 1766 del 1927).

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)