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Sez. 3, Sentenza n. 5115 del 24/11/1977 (Rv. 388729 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - LOCAZIONE - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - INADEMPIMENTO GRAVE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388729-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - LOCAZIONE - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - INADEMPIMENTO GRAVE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE.*

La gravita dell'inadempimento di uno dei contraenti non va commisurata all'entita del danno, che puo anche mancare, sibbene alla Rilevanza della violazione del contratto, con riferimento alla volonta manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalita del rapporto, nonche all'interesse dell'altra parte. Pertanto, se normalmente il mutamento, anche parziale, della destinazione della cosa locata, costituendo inadempimento di una delle obbligazioni principali del conduttore, comporta la risoluzione del contratto di locazione, tuttavia non puo escludersi che, per particolari motivi, il detto inadempimento si debba considerare di scarsa importanza, cosi da non dar luogo alla risoluzione, salvo il risarcimento dello eventuale danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)