Sez. 3, Sentenza n. 49 del 05/01/1980 (Rv. 403423 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - INADEMPIMENTO GRAVE DETERMINANTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - INADEMPIMENTO GRAVE DETERMINANTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il mutamento, anche parziale, della destinazione della cosa locata costituisce inadempimento di una delle obbligazioni principali del conduttore, che ha carattere di gravita e puo comportare la risoluzione del contratto, allorche si traduca in una rilevante violazione del contratto medesimo, in riferimento alla volonta manifestata dai contraenti, alla natura ed alle finalita del rapporto nonche all'interesse del locatore. (V 379/78, mass n 389679; (V 5115/77, mass n 388729).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)