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Sez. 1, Sentenza n. 1424 del 09/02/2000 (Rv. 533643 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Confondibilità del marchio - Affinità ontologica tra prodotti - Rilevanza - Mera affinità delle modalità di presentazione di un prodotto - Rilevanza - Esclusione - Mera coincidenza del canale di distribuzione dei prodotti concorrenti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533643-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI

In tema di marchio registrato, il monopolio assicurato "ex lege" su di un segno distintivo ha l'obiettivo di consentire al suo titolare la individuazione del relativo prodotto, onde garantirsi, così, le funzioni del marchio (consistenti nell'assicurare al consumatore una omogeneità di qualità, nell'indicare la provenienza del prodotto, nell'attrarre la clientela) "sub specie" dell'inibizione ad altri dell'uso di un segno identico o con il primo confondibile. Il concetto di confondibilità del marchio presuppone, poi, l'accertamento di una ontologica affinità tra i relativi prodotti, risultando, per converso, irrilevante la mera affinità o identità delle modalità di presentazione dei prodotti medesimi, ovvero la mera coincidenza del relativo canale di distribuzione.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)