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Sez. 1, Sentenza n. 18920 del 21/09/2004 (Rv. 577273 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Marchio forte - Tutela - Confondibilità tra segni distintivi similari - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577273-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

In caso di marchio forte(dall'origine o per vicende successive), la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel "quid pluris" che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.(Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato la confondibilità fra marchi di prodotti deodoranti, i quali, oltre a differenziarsi per disegni, forme e diciture, si diversificavano pure per il riferimento dei rispettivi nuclei centrali ad alberi distinti, in tal modo utilizzando messaggi evocativi non coincidenti, né somiglianti; a tal fine, la sentenza della corte d'appello aveva osservato che, nel campo dei prodotti destinati a profumare ambienti chiusi, il nucleo essenziale ed individualizzante del marchio forte, suscettibile di protezione sulla scorta di più rigidi criteri di apprezzamento della confondibilità, può essere colto non nel semplice richiamo dell'ambiente boschivo, atto a prospettare l'idoneità del prodotto a creare sensazioni olfattive analoghe a quelle godibili in uno spazio alberato, ma nello specifico collegamento con una singola pianta, rivolto a suggerire il profumo di essa tipico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)