Sez. 6, Sentenza n. 24387 del 01/03/2005 Cc. (dep. 28/06/2005) Rv. 231859 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Obbligo di trasmissione al tribunale degli atti posti a fondamento della richiesta del P.M. - Interrogatorio reso dall'arrestato nel corso della convalida - Omessa trasmissione - Inefficacia della misura applicata - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento
L'interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell'arresto, in cui il giudice, disposta la convalida, emette ordinanza coercitiva a carico dell'arrestato in accoglimento della richiesta del P.M., non rientra, ai fini di quanto previsto dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen., tra gli atti di cui all'art. 291 cod. proc. pen., che devono essere trasmessi al tribunale del riesame; sicché dalla mancata trasmissione di esso non può derivare la perdita di efficacia della misura sancita dall'art. 309, comma primo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)