diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4061 del 05/12/2003 Cc. (dep. 03/02/2004) Rv. 227744 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini - Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame - Estensionè dell'obbligo agli atti e documenti già in possesso della difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227744-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'obbligo, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)