Sez. 5, Sentenza n. 21128 del 13/10/2011 (Rv. 619784 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interruzione del processo per morte di una parte - Onere di riassunzione da parte degli eredi - Omissione - Conseguenze - Estinzione del processo per inattività delle parti - Mancata comunicazione del provvedimento di interruzione agli eredi - Irrilevanza - Mancata comunicazione della data di trattazione della controversia successiva all'interruzione - Irrilevanza - Fondamento - Vizi della declaratoria di estinzione - Devoluzione al giudice dell'impugnazione - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti, successivamente al provvedimento di interruzione per morte di una di esse, emesso in udienza a seguito della dichiarazione del difensore del soggetto colpito dall'evento, è validamente pronunciata d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche se gli eredi non abbiano ricevuto comunicazione né del provvedimento di interruzione, né della successiva data di trattazione della controversia, atteso, quanto al primo profilo, che il precisato atto del giudice, per la sede in cui è stato adottato, è legalmente noto, e, quanto al secondo, che l'estinzione costituisce la reazione dell'ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti, mirando allo scopo di attuare il principio della ragionevole durata del processo; ne consegue che eventuali censure in ordine a detta declaratoria sono proponibili davanti al giudice del reclamo o dell'impugnazione, così restando assicurato anche il diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 3, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)