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Sez. L, Ordinanza n. 20298 del 20/07/2025 (Rv. 676060-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Successiva stipula di contratti di C.E.L. ex d.l. n. 120 del 1995 - Conservazione del trattamento economico più favorevole - Assegno ad personam - Regola generale del riassorbimento - Applicabilità.
Stato
decisa il 2025-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676060-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

I lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici a seguito di stipula di contratti ai sensi del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1995, hanno diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento, ove di miglior favore, mediante la percezione, a titolo di assegno ad personam, della differenza tra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 63 del 2004 (come interpretato dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010) ed il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, fino al riassorbimento a seguito degli incrementi economici via via previsti dai contratti collettivi.

Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)