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Sez. 3, Sentenza n. 3433 del 24/11/1971 (Rv. 355015 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITA DELLO AFFITTUARIO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355015-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITA DELLO AFFITTUARIO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*

A termini dell'art 4 del dllt 5 aprile 1945, n 157, le cui Disposizioni sono state confermate da tutta la legislazione successiva, la proroga del contratto non e ammessa se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale. Ne consegue che anche le controversie aventi per oggetto la risoluzione del contratto per morosita del conduttore rientrano fra quelle previste dall'art 2 della legge 25 giugno 1949 n 353. (V 2343'68, mass n 334674; 121'69, mass n 337999; 2021'70, mass n (348103 bis; 1919'70, mass n 347934).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)