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Sez. 6, Sentenza n. 2904 del 06/10/1987 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177792 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - CONDIZIONI - CONTROLLO SULLA OPERATIVITÀ DEL VINCOLO DERIVANTE DALLA APPOSIZIONE DEI SIGILLI - LIMITE DI EFFICACIA - PROVVEDIMENTO LEGITTIMO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177792-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - CONDIZIONI - CONTROLLO SULLA OPERATIVITÀ DEL VINCOLO DERIVANTE DALLA APPOSIZIONE DEI SIGILLI - LIMITE DI EFFICACIA - PROVVEDIMENTO LEGITTIMO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen. la legge richiede soltanto che i sigilli siano apposti per imposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa mobile o immobile per fini pubblici. Il controllo sull'operatività del vincolo derivante dall'apposizione dei sigilli resta, dunque, limitato all'identificazione della autorità che li ha apposti al solo fine di identificare l'esistenza del relativo potere e, inoltre, all'accertamento della esistenza della legge ovvero del provvedimento autoritativo (anche se atipico e diverso dal sequestro) che impongano o consentano tale apposizione. Non occorre, invece, che il provvedimento sia immune da vizi di legittimità, giacché questi, se esistenti, devono essere denunciati nei modi di legge ai fini della revoca e non giustificano l'autotutela attuata dall'interessato mediante la rimozione dei sigilli o altra condotta idonea ad escludere il citato vincolo di immodificabilità della cosa, istituito per finalità pubblica. (V mass n 170922).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)