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Sez. U, Sentenza n. 2331 del 05/08/1974 (Rv. 370731 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONE PER MERCI PROVENIENTI DAI PAESI DEL MEC - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - CONTROLLO DELL'AUTENTICITA E VERIDICITA - COMPETENZA DELLA SOLA AUTORITA DELLO STATO ESPORTATORE - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI FALSITA EMESSA DALLA DOGANA DELLO STATO ESPORTATORE - PENDENZA IN ITALIA DI GIUDIZIO PENALE PER CONTRABBANDO E FALSO - CONTROVERSIA CIVILE SUL DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE - SOSPENSIONE FINO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PENALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370731-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONE PER MERCI PROVENIENTI DAI PAESI DEL MEC - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - CONTROLLO DELL'AUTENTICITA E VERIDICITA - COMPETENZA DELLA SOLA AUTORITA DELLO STATO ESPORTATORE - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI FALSITA EMESSA DALLA DOGANA DELLO STATO ESPORTATORE - PENDENZA IN ITALIA DI GIUDIZIO PENALE PER CONTRABBANDO E FALSO - CONTROVERSIA CIVILE SUL DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE - SOSPENSIONE FINO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PENALE - NECESSITA.*

Il controllo dell'autenticita e della veridicita dei certificati accertanti la provenienza delle merci dai paesi del mercato comune europeo (mec) non costituisce materia di Competenza esclusiva delle autorita dello stato esportatore, ma puo essere effettuato anche dal giudice dello stato importatore al fine del riconoscimento del diritto alla agevolazione doganale. Pertanto, malgrado la dichiarazione di falsita emessa dalla dogana del Paese di esportazione, ove venga iniziato in Italia giudizio penale di contrabbando e di falso, in relazione all'uso di certificati non autentici, il giudice civile avanti al quale si discuta del diritto alla agevolazione doganale, non puo senz'altro negare tale diritto nel presupposto che la su indicata dichiarazione di falsita smentisca la provenienza comunitaria della merce, ma deve sospendere il giudizio ai sensi degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen fino all'esito del giudizio penale. (V 1359'72, mass n 357927).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, DPR 24/12/1960 num. 1587 art. 2, Decreto Legge 29/10/1964 num. 1014 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)