Sez. 5 - , Sentenza n. 27250 del 15/09/2022 (Rv. 665864 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Estinzione del reato - Archiviazione della denuncia - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente "ratione temporis", presuppone la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostante l'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevando solo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)