Sez. T, Ordinanza n. 600 del 10/01/2025 (Rv. 673712-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 130, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 131, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 132, DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)