Sez. L, Sentenza n. 1453 del 17/04/1975 (Rv. 375019 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - DIPENDENTI DA AZIENDE CHIMICHE E CHIMICO-FARMACEUTICHE - SISTEMA DI LIQUIDAZIONE PREVISTO DALL'ART 16 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 12 DICEMBRE 1969 - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - DIPENDENTI DA AZIENDE CHIMICHE E CHIMICO-FARMACEUTICHE - SISTEMA DI LIQUIDAZIONE PREVISTO DALL'ART 16 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 12 DICEMBRE 1969 - LEGITTIMITA.*
Premessa la legittimita del sistema di liquidazione a scaglioni dell'indennita di anzianita, non contrasta con l'art 2120 cod civ l'art 16 del contratto collettivo 12 dicembre 1969 per i dipendenti da aziende chimiche e chimico-farmaceutiche, regolamento particolare per le qualifiche speciali, il quale dispone che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del lavoratore che ha svolto mansioni come intermedio o con qualifica speciale, spetta al lavoratore medesimo una indennita di fine rapporto che deve essere determinata secondo scaglioni di anzianita di servizio e in base all'ultima retribuzione da lui percepita e, in particolare, per i lavoratori dapprima inquadrati nella categoria operaia e quindi promossi a quella intermedia o speciale, che la liquidazione avviene (in aggiunta a quella relativa alla categoria intermedia o speciale) per il primo periodo secondo i criteri dettati nel detto contratto collettivo per la categoria operaia (con la precisazione di cui al quarto comma del detto art 16), ed assumendo sempre, come base di calcolo, l'entita della retribuzione spettante al lavoratore alla fine del rapporto. (Conf 2290/72, mass n 359639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 12/12/1969 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)