diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 720 del 16/02/1977 (Rv. 384300 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE - INDEROGABILITA - LIMITI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA AD IMPIEGATIZIA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384300-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE - INDEROGABILITA - LIMITI - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA AD IMPIEGATIZIA - APPLICABILITA.*

L'art 2120 cod civ stabilisce inderogabilmente che l'indennita di anzianita deve essere proporzionata agli anni di servizio e che il suo ammontare deve essere quantificato in base all'ultima retribuzione ed alla categoria di appartenenza del prestatore di lavoro, ma riserva all'autonomia negoziale delle associazioni sindacali il potere di determinare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base di calcolo, consentendo ad esse di fissare contrattualmente la frazione tempo-salario da moltiplicare per gli anni di servizio, salvo che non sussista un minimo legale stabilito per determinate categorie da specifiche Disposizioni, come nel caso dell'impiego privato e del lavoro domestico. Pertanto, al lavoratore che abbia rivestito la qualifica di operaio e, poi, quella superiore di impiegato, non deve necessariamente essere liquidata l'indennita di anzianita con riferimento esclusivo alla categoria di ultima appartenenza per l'intero periodo di rapporto, ma, se il contratto collettivo diversamente prevede, puo legittimamente farsi luogo alla liquidazione dell'indennita a scaglioni, computando per il periodo trascorso nella categoria inferiore un rapporto tempo-salario diverso. (Conf 2878/75, mass n 376917; (Conf 2823/75, mass n 376846; (Conf 2200/75, mass n 375987; (Conf 1996/75, mass n 375702; (Conf 1515/75, mass n 375111; (Conf 1453/75, mass n 375019).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)