Sez. 1, Sentenza n. 31477 del 22/06/2006 Cc. (dep. 22/09/2006) Rv. 234892 - 01
PENA - IN GENERE | Sanzione della permanenza domiciliare applicata dal giudice di pace - Sostituzione con la pena pecuniaria ragguagliata ex art. 55 del D.Lgs. n. 274 del 2000 - Applicabilità - Esclusione.
PENA - IN GENERE
In virtù dell'espressa dizione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 274 del 2000 e stante la mancanza di una specifica previsione, non è legittima la sostituzione della pena pecuniaria, ragguagliata a quella detentiva ex art. 55 del citato D.Lgs., in riferimento a reati di competenza del giudice di pace per i quali sia stata comminata la sanzione della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, irrogabili in luogo della reclusione o dell'arresto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 44, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 53, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)