Sez. 2, Sentenza n. 759 del 19/12/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv. 232862 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Reati di competenza del giudice di pace - Data di commissione antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 - Cognizione del tribunale - Applicazione di pena pecuniaria a norma dell'art. 53 L. n. 689 del 1981 - Pena illegale - Nuove sanzioni ex art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Applicazione - Necessità. .
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Per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace e commessi prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, che rientrano quindi nella cognizione del tribunale, devono applicarsi, sulla base della disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 63 e 64 del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso testo normativo, ed è pertanto illegale la pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva ex art. 53 L. n. 689 del 1981, tenuto conto che si tratta di sanzione "diretta" e che, in caso di insolvibilità, è più favorevole il regime di conversione delineato dall'art. 53 del menzionato decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 53, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)