Sez. 4, Sentenza n. 36725 del 01/04/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229679 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Giudice di pace - Competenza - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 28 agosto 2000, n.274 - Giudizio di secondo grado - Applicazione delle sanzioni più favorevoli previste dalle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Legittimità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati in secondo grado dal giudice di appello, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma primo del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ritenendola illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)