Sez. 5, Sentenza n. 30801 del 19/06/2009 Ud. (dep. 24/07/2009) Rv. 244496 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Mancanza della prova di tempestività della querela rilevata d'ufficio - Poteri di integrazione probatoria di cui all'art. 32, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - Necessità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
È illegittima la decisione con cui il giudice di pace dichiari - previamente rilevando la mancata produzione del verbale di ricezione della querela attestante la data di presentazione della stessa - non doversi procedere, in ordine ai reati di cui agli art. 594 e 612 cod. pen., per tardività della querela, poichè l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi alleghi l'inutile decorso del termine e spetta allo stesso giudice che dubiti sulla tempestività della querela avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, che richiama implicitamente la disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)