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Sez. L, Sentenza n. 1159 del 14/02/1983 (Rv. 425944 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ PER OMESSA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO - CONDIZIONI - OMISSIONE MERAMENTE FORMALE DEGLI ELEMENTI PREDETTI - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425944-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ PER OMESSA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO - CONDIZIONI - OMISSIONE MERAMENTE FORMALE DEGLI ELEMENTI PREDETTI - INIDONEITÀ.*

Gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, della quale costituiscono la causa petendi, sono requisiti essenziali del ricorso nelle controversie in materia di lavoro, nel senso che determina la nullità di tale atto introduttivo non già l'omessa indicazione formale dei corrispondenti estremi, ma l'impossibilità della loro individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da condursi con particolare rigore, in funzione della necessità di tutela del diritto di difesa del convenuto. (V 2242/82, mass n 420110; (V 5964/81, mass n 416741).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)