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Sez. L - , Sentenza n. 12798 del 23/05/2018 (Rv. 648983 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Accertamento relativo alla proporzionalità della sanzione e alla sussistenza della giusta causa - Criteri - Danno patrimoniale arrecato al datore di lavoro - Assenza o tenuità - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648983-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento intimato ad un lavoratore che si era appropriato di due paia di scarpe che l'azienda deteneva per avviarle alla distruzione in quanto corpo del reato, senza considerare il discredito derivatone all'azienda ed il disvalore giuridico e sociale del fatto, a prescindere dalla tenuità del valore del bene sottratto ed indipendentemente dall'esito del procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)