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Sez. L, Sentenza n. 5434 del 07/04/2003 (Rv. 561954 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso - Assenza o speciale tenuità del danno patrimoniale - Irrilevanza - Condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa - Decisività.
Stato
decisa il 2003-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561954-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento, è irrilevante, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, mentre ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)