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Sez. U, Sentenza n. 7343 del 27/07/1998 (Rv. 517515 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendenti da soggetto privato o da ente pubblico economico - Domande relative al rapporto di lavoro - Giudice ordinario - Giurisdizione - Sussistenza - Successione di ente pubblico all'originario datore di lavoro - Trasformazione del rapporto in rapporto di pubblico impiego - Incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione - Riassunzione del giudizio dopo la intervenuta trasformazione - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517515-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Le domande di dipendenti da un ente pubblico economico o da un soggetto privato inerenti al rapporto di lavoro, proposte prima della successione di un ente pubblico al precedente datore di lavoro, e della correlativa trasformazione del rapporto in rapporto di pubblico impiego, restano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario in applicazione del principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., restando al riguardo irrilevante, in caso di riassunzione del giudizio, che questa sia successiva alla intervenuta trasformazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)