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Sez. U, Sentenza n. 5358 del 22/10/1984 (Rv. 437066 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FATTISPECIE - CONTROVERSIA INERENTE AD UN RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PRIVATO, POI TRASFORMATOSI IN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437066-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FATTISPECIE - CONTROVERSIA INERENTE AD UN RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PRIVATO, POI TRASFORMATOSI IN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Il principio, secondo il quale la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, restando irrilevanti successivi mutamenti del medesimo (art. 5 cod. proc. civ.), comporta che la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia inerente ad un rapporto di lavoro con un ente privato (nella specie, associazione italiana assistenza agli spastici), non può restare esclusa, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, per effetto di una trasformazione di detto rapporto di lavoro privatistico in rapporto di pubblico impiego, a seguito del subingresso nella qualità di datore di lavoro di un ente pubblico non economico (nella specie, consorzio costituito fra comuni), ove i relativi eventi siano posteriori alla suddetta data. (V 2312/83, mass n 427163).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)