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Sez. U, Sentenza n. 1100 del 24/02/1986 (Rv. 444600 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE DI UN SOPPRESSO ENTE ECONOMICO AD UN ENTE NON ECONOMICO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO PRIVATISTICO IN RAPPORTO PUBBLICISTICO - CONSEGUENZE - DOMANDA GIUDIZIALE ATTINENTE ALL'INTERO RAPPORTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - LIMITI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444600-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE DI UN SOPPRESSO ENTE ECONOMICO AD UN ENTE NON ECONOMICO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO PRIVATISTICO IN RAPPORTO PUBBLICISTICO - CONSEGUENZE - DOMANDA GIUDIZIALE ATTINENTE ALL'INTERO RAPPORTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - LIMITI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONDIZIONI.*

Il trasferimento, senza soluzione di continuità, del dipendente di un soppresso ente pubblico economico, quale un consorzio di bonifica, ad un ente pubblico non economico, quale la regione, succeduta al primo, comporta, dal momento di tale trasferimento e del conseguente inserimento del dipendente stesso nella struttura pubblicistica del secondo ente (indipendentemente dall'eventuale retrodatazione degli effetti giuridici ed economici), la trasformazione del rapporto di lavoro privatistico in rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che, mentre la domanda attinente allo intero complessivo rapporto, dopo l'anzidetta vicenda, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, persiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda che venga proposta prima della vicenda stessa, ovvero anche dopo, ma con riferimento soltanto alla fase privatistica, del rapporto, in quanto sia fatta valere nei confronti del consorzio per la tutela di diritti trovanti titolo in detta pregressa fase. (V 3543/82, mass n 421525; (V 2698/81, mass n 413456).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)