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Sez. L, Sentenza n. 909 del 11/03/1975 (Rv. 374294 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - FRAZIONAMENTO FITTIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - DIVIETO - RISOLUZIONE SOLO CARTOLARE DEL RAPPORTO - INEFFICACIA - LEGISLAZIONE DEL TEMPO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374294-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - FRAZIONAMENTO FITTIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - DIVIETO - RISOLUZIONE SOLO CARTOLARE DEL RAPPORTO - INEFFICACIA - LEGISLAZIONE DEL TEMPO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - APPLICAZIONE.*

Se non vi e stata interruzione effettiva o sostituzione del rapporto di lavoro subordinato con altro di diversa specie e natura, l'indennita di anzianita va riferita all'intera durata di esso senza che abbiano Rilevanza i frazionamenti fittizi e tutte le vicende che non hanno i caratteri soggettivi ed oggettivi della novazione: la mera risoluzione cartolare del rapporto, con lo intento strumentale di procedere ad una liquidazione dell'indennita di anzianita, costituisce, indipendentemente dalla conformita o non alla legge del tempo in cui e stata operata e fuori da ogni intento di frode, un artificio rispetto alla realta dei fatti, e quindi non giova a paralizzare l'applicazione della legge vigente al momento in cui il rapporto, effettivamente, cessa. (Conf 2131/72, mass n 359381).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)