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Sez. U, Sentenza n. 2131 del 24/06/1972 (Rv. 359381 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO FITTIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - RISOLUZIONE CARTOLARE DEL RAPPORTO NON CORRISPONDENTE AD UNA INTERRUZIONE REALE DI ESSO E TENDENTE AD UNA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INEFFICACIA RISPETTO ALLA LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DELL'EFFETTIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359381-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO FITTIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - RISOLUZIONE CARTOLARE DEL RAPPORTO NON CORRISPONDENTE AD UNA INTERRUZIONE REALE DI ESSO E TENDENTE AD UNA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INEFFICACIA RISPETTO ALLA LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DELL'EFFETTIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*

Se non vi e stata interruzione effettiva o sostituzione del rapporto con altro di diversa specie e natura, la indennita di anzianita va riferita alla intera durata senza che abbiano Rilevanza i frazionamenti fittizi e tutte le vicende che non hanno i caratteri soggettivi ed oggettivi della novazione, ma costituiscono fenomeni evolutivi del rapporto di lavoro. La risoluzione cartolare del rapporto, senza che ad essa corrisponda una interruzione reale e con l'intento strumentale di procedere ad una liquidazione della indennita di anzianita, costituisce, indipendentemente dalla conformita o meno alla legge del tempo in cui e stato operato e fuori da ogni intento di frode (nella specie, la liquidazione, avvenuta nel 1940, era avvenuta sulla base dell'accordo interconfederale 11 dicembre 1939), un artificio rispetto alla realta dei fatti e quindi non giova a paralizzare l'applicazione della legge vigente al momento in cui il rapporto, effettivamente, cessa (nella specie, l'art 2120 cod civ rispetto ad un rapporto cessato nel 1965) (V 532'71, mass n 350219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 11/12/1939, DM 11/12/1939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)