Sez. 2, Sentenza n. 2151 del 18/07/1974 (Rv. 370502 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI OPERE IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DI SERVITU DI VEDUTA - MANCATA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DI ACQUISTO - DEDUZIONE IN APPELLO DI ACQUISTO DELLA SERVITU PER USUCAPIONE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI E DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI OPERE IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DI SERVITU DI VEDUTA - MANCATA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DI ACQUISTO - DEDUZIONE IN APPELLO DI ACQUISTO DELLA SERVITU PER USUCAPIONE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI E DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Qualora, a fondamento della domanda rivolta alla demolizione di opere costruite in violazione delle distanze legali, sia stata dedotta, nel giudizio di primo grado, la sussistenza di una servitu di veduta, senza tuttavia specificarne il titolo di acquisto, non costituisce domanda nuova, sotto il profilo del mutamento della causa petendi, la precisazione, fatta per la prima volta, in appello, di aver acquistato la servitu per usucapione. Ed, invero, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale invocato, quantunque rivolta a determinare piu compiutamente la causa petendi, non importa un mutamento della situazione giuridica (violazione del diritto della servitu) fatta valere con la domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)