Sez. 2, Sentenza n. 4354 del 08/07/1980 (Rv. 408221 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - IN GENERE - CAUSA PETENDI - SPECIFICAZIONE IN APPELLO DEL MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA - MUTATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - IN GENERE - CAUSA PETENDI - SPECIFICAZIONE IN APPELLO DEL MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA - MUTATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La causa petendi delle azioni a difesa della proprieta o della comproprieta e lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo (usucapione, contratto, successione eccetera) che ne costituisce la fonte. Ne consegue che la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce, in quanto rivolta a determinare piu compiutamente la causa petendi, non comporta mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non da luogo in appello, alla proposizione di una domanda nuova, preclusa dall'art 345 cod proc civ. (V 5289/79, mass n 401883; (V 2151/74, mass n 370502; (Conf 5546/78, mass n 395331; (Conf 744/68, mass n 331990; (Conf 54/64, mass n 300084; (Conf 35/62, mass n 250060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)