Sez. 3 - , Ordinanza n. 23162 del 25/07/2022 (Rv. 665430 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE | Decreto ingiuntivo - Imposta di registrazione del provvedimento - Natura - Accessorio del credito - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - In genere.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE
Il debito per imposta di registro sul decreto ingiuntivo, avendo natura accessoria rispetto alla somma oggetto dell'ingiunzione, prescinde dalle successive vicende del provvedimento monitorio, con la conseguenza che al creditore, in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo, spetta, nei confronti del debitore, il rimborso della intera somma pagata per la registrazione, anche qualora il decreto ingiuntivo sia successivamente revocato in seguito al parziale accoglimento dell'opposizione.
Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)