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Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015 Ud. (dep. 10/04/2015) Rv. 263307 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Violenza - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263307-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per rapina impropria nei confronti dell'imputata che aveva spinto l'addetto di un supermercato, fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi allontanare con l'autovettura sulla quale aveva già caricato la merce sottratta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)