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Sez. 3, Sentenza n. 11431 del 14/10/1994 Ud. (dep. 17/11/1994) Rv. 200513 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi -Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Possibilità - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1994-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200513-01

Acque

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi dei campioni stessi, essendo atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431 lett. b) cod. proc. pen. e 223, comma 3, D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271), possono essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento. Invero i funzionari delle UU.SS.LL. quando effettuano le analisi dei campioni, a seguito del connesso prelievo, assicurano le fonti di prova del reato, e quindi esercitano funzioni di polizia giudiziaria (artt. 55, 57 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. III, ud. 14 ottobre 1994, n. 2145, Melizzi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 lett. B CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223 com. 3, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)