Sez. 3, Sentenza n. 38857 del 09/07/2002 Ud. (dep. 20/11/2002) Rv. 222790 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Procedimento di analisi dei campioni di sostanze alimentari - Mancato rispetto delle formalità partecipative - Nullità intermedia - Omessa rituale deduzione - Effetti - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale di prelievo dei campioni - Legittimità - Sussistenza.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
In tema di disciplina igienica degli alimenti, il mancato rispetto delle formalità concernenti la partecipazione al procedimento di analisi dei campioni, previste dall'art.223 disp. att. cod. proc. pen., costituisce una nullità soggetta al c.d. regime intermedio di cui all'art.180 cod. proc. pen.; ne consegue che, ove essa non venga ritualmente dedotta, deve ritenersi legittima l'acquisizione, da parte del giudice, del certificato di analisi che, riguardando sostanza deperibile, va considerato, al pari del verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria e, come tale, inserito nel fascicolo per il dibattimento, potendo essere utilizzato come mezzo di prova.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 123 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)