diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 11/05/2001 (Rv. 546600 - 01)

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE | Nozione di pesca vietata - Flagranza nel compimento dell'attività di cattura degli esemplari marini - Necessità - Esclusione - Atti o fatti indirettamente idonei a comprovarla - Estensione - Fattispecie in tema di pesca di molluschi con strumenti vietati.
Stato
decisa il 2001-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546600-01

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE

La pesca vietata può dirsi realizzata non soltanto allorché taluno sia stato colto nel compimento dell'azione materiale di cattura degli esemplari marini, ma anche in presenza di atti o fatti idonei a comprovarla, purché connotati dai requisiti della idoneità, della univocità e della concordanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione proposta da taluni interessati avverso l'ordinanza con la quale era stato loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del divieto di pesca di molluschi con strumenti vietati - "ex" art. 7 del R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e legge reg. Veneto 9 dicembre 1986, n. 50 - per essere stati sorpresi a bordo di natanti con apparecchiature turbosoffianti in zona della laguna dove la pesca con detti apparecchi è vietata e con una notevole quantità di molluschi, incompatibile con una pesca a mano in ore notturne e con temperature rigide).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/11/1914 num. 1486 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Veneto 09/12/1986 num. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)