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Sez. 1, Sentenza n. 12310 del 28/11/1995 (Rv. 494854 - 01)

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE | Nozione di pesca marittima - Attività diretta in modo univoco alla pesca - Estensione - Fattispecie in tema di pesca notturna con fonte luminosa.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494854-01

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE

L'ambito della condotta vietata dall'art. 1 della legge n. 963 del 1965 - a norma del quale è da considerare pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito - comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti dell'idoneità e dell'univocità, secondo quanto dispone l'art. 56 cod. pen. in tema di delitto tentato (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione proposta da un soggetto avverso l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa, per essere stato sorpreso in zona vietata con le lampare accese, ossia in un atteggiamento preordinato all'apprensione di pesci, dopo averli attirati presso la barca mediante una sorgente luminosa).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 1, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)